I pagamenti vengono effettuati entro 30 gg. salvo DURC e/o controlli fiscali (nei casi previsti) con esito irregolare.
Art. 33
Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».